Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 set 1990
1. I metodi d'analisi comunitari applicabili nel settore del vino che consentono, nelle transazioni commerciali e nelle operazioni di controllo: - di stabilire la composizione dei prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 822/87, -di accertare se i prodotti di cui trattasi hanno subito trattamenti che contravvengono alle pratiche enologiche autorizzate, sono quelli riportati nell'allegato del presente regolamento. 2. Per le sostanze per le quali sono stati fissati metodi di riferimento e metodi usuali, prevalgono i risultati ottenuti applicando i metodi di riferimento.
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