Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 set 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o settembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18. (5) GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 39.
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