Art. 9
In vigore dal 5 set 1990
Gli Stati membri produttori interessati dal programma applicano un regime di controllo inteso a garantire che le azioni previste dal programma e per le quali è concesso un finanziamento siano correttamente eseguite. Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste e le trasmettono il programma di cui all'.
La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri qualsiasi modifica del regime del contratto da essa ritenuta opportuna.
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