Art. 7
In vigore dal 5 set 1990
I trattamenti possono essere eseguiti dalle organizzazioni di produttori di olio d'oliva o dalle relative unioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE.
Gli insetticidi da utilizzare contro la mosca dell'olivo, in caso di esecuzione dei trattamenti, devono essere impiegati mediante supporto di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni particolari e sotto la direzione degli organismi incaricati della prescrizione dei trattamenti, può essere autorizzato l'impiego di insetticidi secondo modalità diverse. L'impiego degli insetticidi deve far sì che nessun residuo sia riscontrabile nell'olio prodotto con olive provenienti dalle zone oleicole trattate.
A titolo di azione pilota, sono altresì utilizzabili i metodi di lotta biologica integrata.
Storico versioni
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