Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 set 1990
1. Il presente regolamento determina le azioni da svolgere nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991 ai fini del miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva. 2. Tali azioni riguardano: a) la lotta contro la mosca dell'olivo (Dacus oleace) ed eventualmente altri organismi nocivi; b) il miglioramento delle condizioni di trattamento degli oliveti, di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio degli oli prodotti. 3. Tuttavia, anche le azioni di prevenzione e lotta contro la mosca dell'olivo (Dacus oleace) ed eventualmente contro altri organismi nocivi, effettuate tra il 1o giugno e il 31 dicembre 1990, possono venir finanziate con le risorse di cui all'. In tal caso, gli Stati membri includono dette azioni nel programma da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'.
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