Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 ago 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7. (3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14. (4) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 22. (5) GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 8. (6) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 21.
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