Art. 2
In vigore dal 30 ago 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.
(3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
(4) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 22.
(5) GU n. L 254 del 31. 8. 1989, pag. 8.
(6) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 21.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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