Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 ago 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 55.
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