Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 ago 1990
Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone è fissata a: - -26,25 ECU/100 kg per la Spagna, - 0 ECU/100 kg per il Portogallo, - -6,97 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.
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