Art. 2
In vigore dal 21 ago 1990
Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo delle uve secche non trasformate applicabile alle altre categorie di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel è fissato in funzione del coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2550/88 (7).
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