Art. 1
In vigore dal 21 ago 1990
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la produzione effettiva di olio d'oliva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione e che è ammissibile per il rimborso del FEAOG, sezione garanzia, è pari a 1 143 001 t.
Il quantitativo di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2261/84 da riportare alla campagna 1989/1990 è pari a 206 999 t.
Storico versioni
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