Art. 1
In vigore dal 21 ago 1990
Sino al 31 dicembre 1990, la ripartizione del quantitativo globale fissato all' del regolamento (CEE) n. 1796/81 e indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
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