Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ago 1990
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o settembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19. (3) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21. (4) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 54.
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