Art. 6

Art. 6

In vigore dal 31 lug 1990
Previo esame da parte del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (1), la Commissione redige un elenco delle domande accolte per la concessione del contributo finanziario della Comunità entro il 1o febbraio successivo all'anno della presentazione. Tuttavia per le domande presentate nel 1990 l'elenco è redatto entro il 1o aprile 1991. Detto elenco viene redatto prendendo in considerazione segnatamente la coerenza delle strategie presentate, il valore economico e tecnico delle azioni e dei programmi proposti, il prevedibile effetto della loro realizzazione, l'innovazione apportata e la loro capacità di determinare un incremento significativo del consumo e dell'uso delle mele e degli agrumi, nonché garanzie di efficienza e di rappresentatività delle consociazioni. È data preferenza alle azioni la cui realizzazione interessa più Stati membri ed ha ripercussioni sul mercato comunitario. La Commissione notifica senza indugio l'elenco delle azioni prescelte agli organismi competenti degli Stati membri.
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