Art. 5

Art. 5

In vigore dal 31 lug 1990
1. La domanda di contributo è presentata ogni anno, entro il 31 agosto, presso lo Stato membro in cui la consociazione o il consociato responsabile ha la sede sociale. Tuttavia, per il 1990 la data limite è il 31 ottobre. La domanda deve contenere tutti gli elementi che figurano nell'allegato II. 2. L'organismo competente controlla la fondatezza delle informazioni nonché la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento. Se necessario, sollecita ulteriori informazioni e redige un parere motivato. Nel parere vengono valutate la coerenza economica dei programmi e la qualità tecnica delle azioni, la fondatezza delle stime e dei piani di finanziamento, nonché la capacità di esecuzione. L'organismo summenzionato respinge le domande che contengono informazioni manifestamente inesatte e che rientrano nel campo d'applicazione dell', paragrafo 4. 3. L'organismo competente redige un elenco di tutte le domande di contributo idonee e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia delle domande accolte, accompagnate dal parere motivato di cui sopra, nonché le ragioni dell'inammissibilità delle altre domande. Questa trasmissione avviene ogni anno entro il 31 ottobre. Tuttavia, per il 1990 la data limite è il 15 dicembre.
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