Art. 4

Art. 4

In vigore dal 31 lug 1990
1. Gli interessati che intendono richiedere il contributo finanziario della Comunità possono trasmettere all'organismo competente designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede un progetto preliminare del programma relativo alle azioni che essi intendono realizzare nel quadro del presente regolamento, secondo il modello che figura nell'allegato I. Questa trasmissione avviene ogni anno entro il 31 maggio, eccettuato il primo anno d'applicazione. 2. L'organismo menzionato nel paragrafo 1 invia alla Commissione i progetti preliminari di programma che ha ricevuto, e successivamente la Commissione ne assicura la diffusione presso gli organismi competenti degli altri Stati membri.
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