Art. 3
1. I programmi menzionati nell'articolo 1 sono presentati:
In vigore dal 31 lug 1990
a) per le azioni intese ad aumentare il consumo allo stato fresco di mele e/o agrumi, da consociazioni rappresentative che comprendano diversi rami di attività del settore, quali le associazioni di produttori o le loro unioni, e gli imprenditori commerciali o le loro associazioni;
b) per le azioni intese ad aumentare lo smercio di mele sotto forma di prodotti trasformati, da un insieme di operatori comprendente una o più organizzazioni di produttori, o loro unioni, e uno o più trasformatori di mele.
2. La consociazione che ha presentato la domanda di contributo è l'unica responsabile dell'esecuzione delle azioni ammesse al contributo finanziario. La consociazione ha la capacità giuridica necessaria per realizzare le azioni e la sua sede sociale si trova nella Comunità.
Tuttavia, per quanto riguarda le azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), quando l'insieme degli operatori interessati non ha personalità giuridica, le azioni sono svolte e realizzate sotto la responsabilità di uno degli operatori designato dai suoi consociati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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