Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1000/90 è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 31 lug 1990
1. All', il testo del paragrafo 1 è completato dal comma seguente:
« Le condizioni di cui al primo comma, lettera a) non si applicano alle azioni indicate all', paragrafo 2, secondo, terzo e quarto trattino. »
2. All'articolo 3, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
« Le proposte devono pervenire all'autorità competente anteriormente al 1o giugno 1990; tuttavia, per le azioni di cui all', paragrafo 2, secondo, terzo e quarto trattino, le proposte devono pervenire anteriormente al 16 agosto 1990. »
3. All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è completato dalla frase seguente:
« Tuttavia, per le proposte di cui all', paragrafo 2, secondo, terzo e quarto trattino, la data del 1o luglio è sostituita da quella del 1o settembre 1990. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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