Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1000/90 è modificato nel modo seguente:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1000/90 è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 31 lug 1990
1. All', il testo del paragrafo 1 è completato dal comma seguente: « Le condizioni di cui al primo comma, lettera a) non si applicano alle azioni indicate all', paragrafo 2, secondo, terzo e quarto trattino. » 2. All'articolo 3, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « Le proposte devono pervenire all'autorità competente anteriormente al 1o giugno 1990; tuttavia, per le azioni di cui all', paragrafo 2, secondo, terzo e quarto trattino, le proposte devono pervenire anteriormente al 16 agosto 1990. » 3. All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è completato dalla frase seguente: « Tuttavia, per le proposte di cui all', paragrafo 2, secondo, terzo e quarto trattino, la data del 1o luglio è sostituita da quella del 1o settembre 1990. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2251:oj#art-1