Art. 2
In vigore dal 31 lug 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1990.
Il punto 1 dell' è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
(3) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.
(4) GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 29.
(5) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.
(6) GU n. L 251 del 29. 8. 1989, pag. 5.
Storico versioni
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