Art. 9

Art. 9

In vigore dal 31 lug 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29. (4) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (5) GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 48.
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