Art. 5

Art. 5

In vigore dal 28 giu 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le misure sospensive prese a norma dell' possono essere rese applicabili con effetto al 1o luglio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. GEOGHEGAN-QUINN (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.
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