Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 giu 1990
1. La Commissione è abilitata a prendere, secondo la procedura prevista all', le misure di esecuzione relative all', nella misura in cui: a) la Repubblica democratica tedesca introduca nei propri scambi coi paesi terzi la tariffa doganale comune, la legislazione doganale comunitaria, nonché le altre misure della politica commerciale comune o, in particolare nei casi di cui al paragrafo 2, misure che garantiscano che le disposizioni previste dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi non vengano eluse, e b) la Repubblica democratica tedesca prenda o si appresti a prendere misure che garantiscano il libero accesso alle merci comunitarie. 2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) lascia impregiudicati gli obbighi che derivano alla Repubblica democratica tedesca dagli accordi conclusi con i paesi terzi.
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