Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 giu 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (7). Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY (1) GU n. C 142 dell'8. 6. 1989, pag. 5. (2) GU n. C 323 del 27. 12. 1989, pag. 59 e GU n. C 96 del 14. 4. 1990, pag. 81. (3) GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 25. (4) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15. (5) GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 2. (6) GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 5.
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