Art. 1
Nel titolo I del regolamento (CEE) n. 1031/88 è aggiunto l'articolo seguente:
In vigore dal 20 giu 1990
« Articolo 6 bis
1. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell', paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2144/87, la persona tenuta all'adempimento di tale obbligazione è quella che ha consumato o utilizzato le merce in una zona franca o in un deposito franco in modi diversi da quelli previsti dalla normativa in vigore.
È parimenti tenuta al pagamento di tale obbligazione, a titolo solidale, ogni altra persona la cui responsabilità sorga, a norma delle disposizioni vigenti negli Stati membri, a causa di siffatto consumo o utilizzo.
2. Quando, in caso di scomparsa delle merci, le autorità doganali ritengano che le medesime siano state consumate o utilizzate nella zona franca o nel deposito franco e non sia possibile applicare il paragrafo 1, la persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale è l'ultima persona che, per quanto consta a tali autorità, era in possesso delle merci di cui trattasi.
È parimenti tenuta al pagamento di quest'obbligazione, a titolo solidale, ogni altra persona la cui responsabilità sorga, a norma delle disposizioni in vigore negli Stati membri, per il fatto che la merce è considerata consumata o utilizzata nella zona franca o nel deposito franco. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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