Art. 6

Art. 6

In vigore dal 20 giu 1990
Qualora l'autorità doganale cui è stata indirizzata la domanda di informazione tariffaria vincolante ritenga che detta domanda non contenga tutti gli elementi necessari per consentirle di pronunciarsi in merito, essa invita il richiedente a comunicarle gli elementi mancanti e gli indica che la sua domanda, allo stato attuale, non può essere presa in considerazione.
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