Art. 5 · 1. La domanda di informazione tariffaria vincolante deve, in particolare, contenere le seguenti indicazioni:

Art. 5

1. La domanda di informazione tariffaria vincolante deve, in particolare, contenere le seguenti indicazioni:

In vigore dal 20 giu 1990
a) il nome e l'indirizzo del richiedente; qualora la domanda venga introdotta da una persona fisica o giuridica per conto di un'altra persona, essa deve anche contenere il nome e l'indirizzo di quest'ultima; b) gli elementi necessari, ivi incluso eventualmente l'uso cui la merce è destinata, per consentire all'autorità doganale di pronunciarsi. Nel caso in cui la classificazione della merce nella nomenclatura doganale dipenda dal tenore della merce in taluni elementi, questo deve essere comunicato all'autorità doganale nonché, eventualmente, i metodi d'analisi utilizzati per determinarlo; c) Qualora sia stata presentata da una persona una domanda di informazione tariffaria vincolante per una merce identica, questa persona deve precisare i riferimenti di tale domanda nonché, eventualmente, la classificazione effettuata. 2. Se necessario, alla domanda di informazione tariffaria vincolante devono essere allegati campioni rappresentativi della merce o qualora, a causa della natura di detta merce, non sia possibile prelevare campioni, fotografie, disegni, cataloghi e altre documentazioni tecniche che possano agevolare la competente autorità doganale a determinare la classificazione della merce nella nomenclatura doganale. Eventualmente, la documentazione allegata alla domanda deve essere corredata da una traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato. 3. Qualora il richiedente intenda ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all', paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, la domanda di informazione tariffaria vincolante deve contenere un'esplicita menzione della nomenclatura in oggetto.
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