Art. 4
In vigore dal 20 giu 1990
1. La domanda di informazione tariffaria vincolante deve essere formulata per iscritto ed indirizzata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui detta informazione deve essere utilizzata.
2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste all', paragrafo 2, la domanda di informazione può essere anche indirizzata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito.
3. Ciascuna domanda di informazione tariffaria vincolante può riguardare unicamente un solo tipo di merci. L'autorità può respingere domande di informazione che appaiano chiaramente ingiustificate.
Storico versioni
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