Art. 17
In vigore dal 20 giu 1990
1. Il comitato della nomenclatura di cui all' del regolamento (CEE) n. 2658/87 può esaminare qualsiasi questione riguardante l'applicazione del presente regolamento, sollevata dal presidente del comitato stesso di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro.
2. Le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all' del regolamento (CEE) n. 2658/87.
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