Art. 15
In vigore dal 20 giu 1990
Non appena venga adottato uno degli atti enumerati all' o all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), le amministrazioni degli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché le autorità doganali rilascino soltanto informazioni tariffarie vincolanti conformi all'atto in questione.
Il primo comma è applicabile anche se è prevista una data specifica perché l'atto in questione produca effetti.
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