Art. 13 · Qualora, in seguito all'adozione

Art. 13

Qualora, in seguito all'adozione

In vigore dal 20 giu 1990
- di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale, oppure, - di un regolamento che stabilisce o intacca la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, un'informazione tariffaria vincolante rilasciata anteriormente non sia più conforme alla legislazione comunitaria così stabilita, detta informazione non è più valida a decorrere dalla data in cui il regolamento in questione è applicabile. Tuttavia, se un regolamento, quale quello previsto al primo comma, secondo trattino, lo prevede espressamente, un'informazione tariffaria vincolante può continuare ad essere invocata dal suo titolare per un periodo fissato da detto regolamento qualora il titolare abbia stipulato un contratto del tipo previsto all', paragrafo 3, lettera a) o b).
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