Art. 11
In vigore dal 20 giu 1990
1. L'informazione tariffaria vincolante impegna le autorità competenti soltanto per quanto concerne la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale.
2. L'informazione tariffaria vincolante impegna l'amministrazione soltanto nei confronti delle merci per cui le formalità doganali sono espletate successivamente alla data del suo rilascio da parte dell'autorità doganale.
3. L'informazione tariffaria vincolante è annullata qualora venga appurato che è stata fornita in base ad elementi inesatti o incompleti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:1715:oj#art-11