Art. 10

Art. 10

In vigore dal 20 giu 1990
1. L'informazione tariffaria vincolante può essere invocata soltanto dal suo titolare fatto salvo il regolamento (CEE) n. 3632/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana (1). 2. Gli Stati membri possono esigere che il titolare, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, informi l'autorità doganale di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento. 3. Il titolare di un'informazione tariffaria vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto appurare, con soddisfazione dei servizi doganali, l'esatta corrispondenza tra la suddetta merce e quella descritta nell'informazione presentata. Al momento dello sdoganamento, il servizio doganale può effettuare tutti i controlli o le verifiche che ritenga utili ai fini dell'accertamento dell'effettiva corrispondenza tra la merce presentata e quella che forma oggetto dell'informazione.
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