Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1385/88 è modificato come segue:
In vigore dal 20 giu 1990
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente:
«
1. Per le importazioni di ciliegie acide fresche originarie della Iugoslavia, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1200/88, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento. Tuttavia, non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
2. La domanda di titolo ed il titolo di importazione recano, nella casella 16, i codici NC ex 0809 20 10 e/o ex 0809 20 90.
3. L'importo della cauzione è fissato a 0,60 ECU/100 kg netti.
4. I titoli di importazione sono validi per otto giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ».
2. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
1. Nella domanda di titolo e nel titolo di importazione deve essere indicata, nella casella 8, la Iugoslavia come paese di origine del prodotto. Il titolo di importazione obbliga ad importare prodotti originari di questo paese.
2. Il titolo di importazione reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:
- No válido en Portugal
- Ikke gyldig i Portugal
- In Portugal ungueltig
- Den ischýei stin Portogalía
- Not valid in Portugal
- Non valable au Portugal
- Non valido in Portogallo
- Niet geldig in Portugal
- Não é válido em Portugal.
3. I titoli di importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a condizione che non siano stati adottati provvedimenti diversi in tale lasso di tempo ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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