Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è inserito il paragrafo seguente:
In vigore dal 21 mag 1990
« 1 bis. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il fruttosio chimicamente puro (levulosio) del codice NC 1702 50 00 è considerato, in quanto prodotto intermedio, come uno dei prodotti di base di cui al paragrafo 1 se, da un lato, è ottenuto nella Comunità direttamente da detti prodotti di base, eccettuati i prodotti soggetti ad un altro regime di restituzioni alla produzione e se, dall'altro, è utilizzato per essere trasformato in uno dei prodotti chimici figuranti nell'allegato.
L'importo della restituzione alla produzione concessa per 100 chilogrammi di levulosio utilizzati e espressi in materia secca è pari alla restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco il giorno del ricevimento della domanda del titolo di restituzione alla produzione.
Inoltre può essere previsto, se necessario, che la concessione della restituzione alla produzione di levulosio sia limitata ad un quantitativo globale di tale prodotto che dovrà essere stabilito per la Comunità.
Tale quantitativo è stabilito per una o più campagne di commercializzazione, tenendo conto in particolare:
a) della media della produzione comunitaria di levulosio nel periodo di riferimento;
b) dell'evoluzione del mercato e delle importazioni di levulosio;
c) dell'incidenza eventuale sul mercato dello zucchero nella Comunità. »
Storico versioni
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