Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 mag 1990
In deroga agli accordi di autolimitazione conclusi con l'Austria e la Romania e in deroga al regolamento (CEE) n. 3643/85, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina, dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, è sospesa fino al 31 dicembre 1992 entro i limiti quantitativi rispettivamente previsti dai suddetti accordi e dal regolamento predetto.
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