Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 mag 1990
Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II (escluso zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1990. La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II (escluso zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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