Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 mag 1990
In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 e dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/88, durante la campagna di commercializzazione 1990/1991 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1170:oj#art-1