Art. 1 · 1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

Art. 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

In vigore dal 8 mag 1990
- circa 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o aprile 1989; - circa 1 300 t di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1o marzo 1990; - circa 2 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o febbraio 1990; - circa 200 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1o gennaio 1989; - circa 400 t di carni disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o febbraio 1990; 2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. 3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento. 4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 15 maggio 1990. 6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
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