Art. 6
Comitato consultivo
In vigore dal 7 mag 1990
1. La Fondazione ha un comitato consultivo nominato dal consiglio d'amministrazione.
I membri del comitato sono scelti fra esperti negli ambienti di formazione o di altra natura interessati al lavoro della Fondazione, tenendo conto della necessità di assicurare la presenza di rappresentanti delle parti sociali, degli organismi internazionali attivi nel fornire assistenza in fatto di formazione e dei paesi beneficiari potenziali.
Vengono nominati due esperti per ciascuno Stato membro per ciascun paese beneficiario potenziale e per le parti sociali a livello europeo.
2. Il consiglio d'amministrazione chiede candidature:
- a ciascuno Stato membro;
- a ciascun paese potenzialmente beneficiario;
- alle parti sociali a livello europeo, già partecipanti ai lavori delle istituzioni della Comunità e
- alle organizzazioni internazionali pertinenti.
3. La durata del mandato dei membri del comitato consultivo è normalmente di tre anni, fatto salvo il regolare esame da parte del consiglio d'amministrazione.
4. Il comitato consultivo ha il compito di dare pareri al consiglio d'amministrazione, sia su richiesta di quest'ultimo sia di propria iniziativa, in merito al programma di lavoro annuale della Fondazione previsto all', paragrafo 7.
Tutti i pareri vengono comunicati al consiglio d'amministrazione.
5. Il direttore della Fondazione presiede il comitato consultivo.
Il comitato consultivo elabora il proprio regolamento interno che viene approvato dal consiglio d'amministrazione.
6. Il comitato consultivo è convocato dal presidente una volta all'anno.
Storico versioni
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