Art. 5 · Consiglio d'amministrazione

Art. 5

Consiglio d'amministrazione

In vigore dal 7 mag 1990
1. La Fondazione ha un consiglio d'amministrazione composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. Un supplente può rappresentare od accompagnare ciascun membro del consiglio di amministrazione; se accompagna il membro, il membro supplente partecipa senza diritto di voto. 2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati da questi ultimi. La Commissione nomina i propri rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione. 3. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. 4. Il consiglio d'amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. Il presidente non partecipa al voto. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno. Ciascun membro del consiglio d'amministrazione ha diritto a un voto. Il consiglio d'amministrazione prende decisioni deliberando alla maggioranza di due terzi dei propri membri, tranne nei casi di cui al paragrafo 5. 5. Il consiglio d'amministrazione stabilisce con decisione unanime dei propri membri le norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate. 6. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e a richiesta almeno della maggioranza semplice dei suoi membri. Egli lo tiene informato delle altre attività comunitarie che interessano la Fondazione, nonché delle previsioni operative per l'anno seguente. 7. Al più tardi il 30 novembre di ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, in consultazione con la Commissione, il programma di lavoro annuale della Fondazione per l'anno seguente sulla base di un progetto presentato dal direttore della Fondazione e nel quadro di una prospettiva d'azione triennale. I progetti del programma di lavoro annuale sono corredati di una stima della spesa necessaria. 8. Il consiglio d'amministrazione approva, se necessario caso per caso, la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc settoriali formati da tutti i paesi o organismi che contribuiscono al finanziamento dei vari progetti e da altre parti interessate, eventualmente compresi i rappresentanti dei partner sociali. 9. Il consiglio d'amministrazione presenta alla Commissione, al più tardi il 31 marzo di ogni anno, un progetto di relazione annuale sulle attività della Fondazione nel corso dell'anno precedente e sul loro finanziamento. La Commissione approva la relazione annuale e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed agli Stati membri. La Commissione trasmette questa relazione, per informazione, anche ai paesi beneficiari potenziali.
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