Art. 4 · Disposizioni generali

Art. 4

Disposizioni generali

In vigore dal 7 mag 1990
1. La Fondazione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. Non persegue finalità di lucro. La Fondazione si avvale della cooperazione di altri organismi comunitari, in particolare del CEDEFOP. 2. I rappresentanti delle parti sociali a livello europeo che già intervengono nei lavori delle istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della formazione professionale possono partecipare alle attività della Fondazione, in particolare ai sensi dell', paragrafo 8 e dell', paragrafi 1 e 2.
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