Art. 19

Art. 19

In vigore dal 7 mag 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede della Fondazione (1). Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. COLLINS (1) GU n. C 86 del 4. 4. 1990, pag. 12. (2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990. (3) Parere reso il 25 aprile 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. (1) GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1. (1) La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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