Art. 19
In vigore dal 7 mag 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede della Fondazione (1).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. COLLINS
(1) GU n. C 86 del 4. 4. 1990, pag. 12.
(2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990.
(3) Parere reso il 25 aprile 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11.
(1) GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1.
(1) La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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