Art. 16
Partecipazione dei paesi terzi
In vigore dal 7 mag 1990
1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi non membri della Comunità europea, i quali condividano l'impegno della Comunità e degli Stati membri a prestare aiuto ai paesi dell'Europa centrale ed orientale nel settore della formazione, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità conformemente alla procedura stabilita all'articolo 228 del trattato.
Gli accordi dovranno indicare, tra l'altro, la natura e la misura nonché le modalità della partecipazione dei paesi terzi all'attività della Fondazione, comprese le disposizioni relative all'apporto finanziario e al personale.
2. La partecipazione di paesi terzi ai gruppi di lavoro specifici di cui all', paragrafo 8, può essere decisa, secondo necessità, dal consiglio d'amministrazione, senza che si debba concludere alcun accordo.
Storico versioni
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