Art. 10 · Procedura di bilancio

Art. 10

Procedura di bilancio

In vigore dal 7 mag 1990
1. Il direttore prepara ogni anno il progetto di bilancio preventivo della Fondazione, comprendente le spese correnti e il programma di lavoro proposto per l'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone al consiglio d'amministrazione. 2. Su tale base, il consiglio d'amministrazione adotta, entro e non oltre il 15 febbraio, il progetto di bilancio della Fondazione e lo trasmette alla Commissione. 3. La Commissione valuta il progetto di bilancio della Fondazione tenendo conto delle priorità relative alla formazione professionale nei paesi beneficiari potenziali nel quadro degli orientamenti finanziari complessivi applicabili agli aiuti economici a favore di questi paesi. Su tale base, ed entro i limiti proposti dell'importo globale da rendere disponibile per l'aiuto economico ai paesi dell'Europa centrale ed orientale, essa determina l'entità del contributo annuo al bilancio della Fondazione, da iscriversi nel progetto preliminare del bilancio generale delle Comunità europee. 4. Il consiglio d'amministrazione, dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio della Fondazione all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi concessi alla Fondazione e alle altre risorse di cui essa dispone.
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