Art. 4 · Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento:

Art. 4

Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento:

In vigore dal 7 mag 1990
- i prodotti tessili delle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3897/89 originari dei paesi sottoposti ai contingenti tariffari comunitari ripartiti indicati nel suddetto allegato; - i prodotti figuranti nell'allegato del presente regolamento, originari dei paesi indicati.
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