Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 mag 1990
1. Fatto salvo l', dal 29 agosto 1990 al 31 dicembre 1991 sono aperte preferenze tariffarie comunitarie supplementari all'importazione dei prodotti figuranti: - nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3896/89, oppure - negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3897/89, quando sono originari di uno dei paesi e territori beneficiari delle preferenze previste negli allegati dei regolamenti suddetti e purché siano stati esposti dai paesi esportatori alla fiera di Berlino « Partner del progresso » e vi abbiano formato oggetto di contratti di vendita, esclusi i prodotti originari della Repubblica di Corea, le cui preferenze sono sospese. 2. Le preferenze supplementari di cui al paragrafo 1 sono fissate al 6 % dei contingenti, massimali o importi fissi a dazio nullo stabiliti per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nei regolamenti (CEE) n. 3896/89 e (CEE) n. 3897/89. 3. Nel quadro delle preferenze supplementari di cui al paragrafo 1 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi. Il beneficio di dette preferenze è subordinato alla presentazione del certificato di origine, modello A e del contratto. 4. Entro i limiti delle preferenze supplementari di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione e nei relativi regolamenti.
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