Art. 4
In vigore dal 7 mag 1990
1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote da essi prelevati in applicazione dell' renda possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata dei contingenti comunitari.
2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti finché lo consente il saldo del volume del contingente.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sui loro prelievi delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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