Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 mag 1990
1. Fatto salvo il paragrafo 3, dal 1o luglio 1990 al 30 giugno 1991, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di seguito elencati originari dell'Austria, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari indicati a lato: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC (1) // Designazione delle merci // Volume contingentale (in hl) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // 09.0803 // ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39 ex 2204 21 49 // Vini di qualità, presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri // 85 000 // 0 // 09.0805 // ex 2204 10 19 ex 2204 10 90 // Vini spumanti di qualità, presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri // 2 000 // 0 // // // // // (1) Codici Taric: vedi allegato. 2. Nei limiti dei contingenti di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi uguali a quelli che essi applicano per prodotti simili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 3. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini accompagnati da un documento VI1 o da un estratto VI2 stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 3590/85 (1). Nella casella N. 15 il documento VI1 deve recare una delle indicazioni seguenti, convalidata dall'organismo austriaco competente: « Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità (1)/vino spumante di qualità (1) originario dell'Austria e conforme alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica austriaca. (1) Cancellare la menzione inutile. » Inoltre, i vini in questione restano soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. I vini in questione sono ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari nel rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1255:oj#art-1