Art. 4
1. La rete comprende:
In vigore dal 7 mag 1990
- i principali elementi delle reti nazionali di informazione;
- punti focali nazionali;
- i centri tematici operativi.
2. Per permettere l'attuazione della rete nel modo più rapido ed efficace possibile, gli Stati membri devono, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, indicare all'Agenzia i principali elementi che compongono le rispettive reti nazionali di informa zioni sull'ambiente, in particolare nei settori prioritari di cui all', paragrafo 2 compresa qualsiasi istituzione che, a loro parere, potrebbe collaborare ai lavori dell'Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura geografica più completa possibile del loro territorio.
3. Gli Stati membri possono in particolare designare, tra le istituzioni di cui al paragrafo 2 o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio, un « punto focale nazionale », incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all'Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete compresi i centri tematici di cui al paragrafo 4.
4. Gli Stati membri possono parimenti individuare, entro il termine di cui al paragrafo 2, le istituzioni o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l'Agenzia per quanto riguarda determinati argomenti di interesse particolare. Un'istituzione così individuata dovrebbe essere in grado di concludere un accordo con l'Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete per compiti specifici in una determinata zona geografica. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.
5. Nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'Agenzia conferma, in base ad una decisione del consiglio di amministrazione e agli accordi di cui all', i principali elementi della rete.
I centri tematici sono designati, con decisione adottata all'unanimità dal Consiglio d'amministrazione di cui all', paragrafo 1, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma pluriennale di lavoro previsto dall', paragrafo 4. Tuttavia questa designazione può essere rinnovata.
6. L'assegnazione dei compiti specifici ai centri tematici deve figurare nel programma pluriennale di lavoro dell'Agenzia di cui all', paragrafo 4.
7. Alla luce, in particolare, del programma di lavoro pluriennale, l'Agenzia riesamina periodicamente i principali elementi della rete menzionati al paragrafo 2 e apporta loro le eventuali modifiche decise dal consiglio d'amministrazione tenendo conto, se del caso, di nuove designazioni fatte dagli Stati membri.
Storico versioni
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