Art. 3
In vigore dal 7 mag 1990
1. I principali campi di attività dell'Agenzia includono, nella più ampia misura possibile, tutti gli elementi che permettono di acquisire le informazioni utili a descrivere lo stato attuale e prevedibile dell'ambiente dai seguenti punti di vista:
i) la qualità dell'ambiente,
ii) le pressioni sull'ambiente,
iii) la sensibilità dell'ambiente.
2. L'Agenzia fornisce i dati direttamente utilizzabili nell'attuazione della politica della Comunità in materia di ambiente.
È accordata la priorità ai seguenti settori di attività:
- qualità dell'aria ed emissioni atmosferiche,
- qualità dell'acqua, inquinanti e risorse idriche,
- stato dei suoli, della fauna e della flora nonché dei biotopi,
- utilizzazione del suolo e risorse naturali,
- gestione dei rifiuti,
- emissioni sonore,
- sostanze chimiche pericolose per l'ambiente.
- protezione del litorale.
Saranno compresi in particolare i fenomeni transfrontalieri, plurinazionali o globali.
Si tiene conto anche degli aspetti socioeconomici.
Nelle sue azioni l'Agenzia evita doppioni con le attività già intraprese da altre istituzioni ed altri organismi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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