Art. 21

Art. 21

In vigore dal 7 mag 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia (2). Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. COLLINS (1) GU n. C 217 del 23. 8. 1989, pag. 7. (2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990. (3) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 20. (4) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 14. (1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40. (2) La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. ALLEGATO A. Cooperazione con il Centro comune di ricerca - Armonizzazione dei metodi di misurazione in materia ambientale (1) - Comune taratura degli strumenti (1) - Normalizzazione dei formati di dati - Messa a punto di nuovi metodi e di nuovi strumenti di misurazione dello stato dell'ambiente - Altri compiti convenuti dal direttore esecutivo dell'Agenzia e dal direttore generale del Centro comune di ricerca. B. Cooperazione con EUROSTAT 1. Il sistema utilizzerà, nella misura del possibile, il sistema di informazioni statistiche messo a punto da EUROSTAT e dai servizi statistici nazionali degli Stati membri. 2. Il programma statistico nel settore dell'ambiente sarà stabilito di comune accordo dal direttore esecutivo dell'Agenzia e dal direttore generale di EUROSTAT e verrà presentato per approvazione al consiglio di amministrazione dell'Agenzia ed al comitato del programma statistico. 3. Il programma statistico è concepito ed attuato nell'ambito creato dagli organismi statistici internazionali, come la Commissione statistica delle Nazioni Unite, la conferenza degli esperti statistici europei e l'OCSE. (1) La cooperazione in questi settori dovrà tener conto anche dei lavori condotti dall'Ufficio comunitario di riferimento.
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